Italian court dismisses appeal against criminal conviction for electricity meter tampering due to insufficient evidence of fault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Umberto Battaglia inadmissible, upholding the lower court's conviction for electricity theft. The prosecution argued that Battaglia, as the sole utility holder, was responsible for the tammed meter, a fact the territorial judges found clearly established. The appellate court rejected this claim, noting the original decision contained a sound argumentative structure and a merit-based assessment that was unassailable under cassation standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested decision is supported by a complete argumentative apparatus satisfying the motivational obligation and if the factual findings regarding the defendant's responsibility are pacifically ascertained and constitute an unassailable merit-based evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA UMBERTO nato a PALERMO il 15/12/1948 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
98)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Umberto Battaglia avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne l'affermazione di responsabilità, risultando pacificamente accertata dai giudici territoriali la manomissione del contatore riconducibile all'utenza intestata al prevenuto, unico fruitore dell'energia elettrica oggetto di furto, ed in quanto tale ritenuto - non illogicamente - responsabile del reato in contestazione, secondo una valutazione di merito incensurabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a Favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pre