Ordinanza — n. 24048/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALI OLSI nato il 16/10/1986 HOXHA NUREDIN nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. I ricorsi proposti da Bali Olsi e Hoxha Nuredin avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine al reato di furto loro ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. 'doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 24048/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto l'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa, mentre la censura sul punto da parte dei ricorrenti si limita a reiterare la medesima doglianza prospettata in sede di appello, senza addurre alcunché di specifico, in tal modo palesando anche la sua inammissibilità per intrinseca indeterminatezza. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p.,, la condanna dei ricorrenti al pagamento 'delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALI OLSI nato il 16/10/1986 HOXHA NUREDIN nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da Bali Olsi e Hoxha Nuredin avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine al reato di furto loro ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. 'doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto l'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa, mentre la censura sul punto da parte dei ricorrenti si limita a reiterare la medesima doglianza prospettata in sede di appello, senza addurre alcunché di specifico, in tal modo palesando anche la sua inammissibilità per intrinseca indeterminatezza. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p.,, la condanna dei ricorrenti al pagamento 'delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci