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Ordinanza — n. 24048/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24048/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24048/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALI OLSI nato il 16/10/1986 HOXHA NUREDIN nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. I ricorsi proposti da Bali Olsi e Hoxha Nuredin avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine al reato di furto loro ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. 'doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24048/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto l'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa, mentre la censura sul punto da parte dei ricorrenti si limita a reiterare la medesima doglianza prospettata in sede di appello, senza addurre alcunché di specifico, in tal modo palesando anche la sua inammissibilità per intrinseca indeterminatezza. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p.,, la condanna dei ricorrenti al pagamento 'delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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azione intesa alla dichiarazione di responsabilità responsabilità internazionale istanza di revisione penale esame di cassazione corresponsabilità della vittima opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p.,, la condanna dei ricorrenti al pagamento 'delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALI OLSI nato il 16/10/1986 HOXHA NUREDIN nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

72)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi proposti da Bali Olsi e Hoxha Nuredin avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine al reato di furto loro ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. 'doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto l'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa, mentre la censura sul punto da parte dei ricorrenti si limita a reiterare la medesima doglianza prospettata in sede di appello, senza addurre alcunché di specifico, in tal modo palesando anche la sua inammissibilità per intrinseca indeterminatezza. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p.,, la condanna dei ricorrenti al pagamento 'delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci