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Ordinanza — n. 24047/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being manifestly inadmissible due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24047/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe D'Antoni manifestly inadmissible because it failed to meet the specific requirements of Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed entirely generic and did not address the specific factual or legal grounds of the lower court's decision regarding his criminal liability. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is manifestly inadmissible if it is entirely generic and fails to specify the grounds of complaint in fact and law or to confront them with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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manifestly inadmissible appeal generic grounds of complaint Code of Criminal Procedure lack of specific arguments procedural costs and fine godimento dei diritti civili verdetto di colpevolezza ministro della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANTONI GIUSEPPE nato a TARANTO il 23/06/1981 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

68)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Giuseppe D'Antoni avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, anche in punto di trattamento sanzionatorio. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Prsfcen