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Ordinanza — n. 24046/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on factual findings and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Barbieri inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the factual reconstruction and evidence assessment. The lower court had confirmed Barbieri's liability for theft, noting he provided his vehicle while loading bricks, and addressed recidivism based on his prior record. The court ruled that these substantive issues fall exclusively within the competence of the trial judge, whose reasoning was deemed logical and based on sound inferences.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain impermissible criticisms of the factual reconstruction, evaluation of evidence, or appreciation of the material probative value, as these issues belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual reconstruction review evidence evaluation limits recidivism assessment court of first instance competence censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI ANDREA nato a TARANTO il 28/09/1977 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

62)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Andrea Barbieri avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, è stato motivatamente confermato dalla Corte territoriale il concorso del ricorrente nel reato di furto commesso insieme al Morrone, avendo il Barbieri posto a disposizione del complice il proprio mezzo di trasporto, nel quale stava caricando i mattoni oggetto di furto allorché era stato avvistato dalla polizia. La sentenza impugnata ha logicamente argomentato anche in punto di recidiva, avendo evidenziato come il furto per cui si procede sia manifestazione di maggiore pericolosità del prevenuto in relazione ai numerosi precedenti a suo carico, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci