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Ordinanza — n. 24045/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24045/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24045/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI GIULIANO nato a PESCARA il 21/09/1973 SPINELLI MARIA nato a FRANCAVILLA AL MARE il 15/09/1939 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.49)

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 24045/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato con la riscontrata elevata capacità a delinquere dei prevenuti, gravati da plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio o determinati da motivi di lucro. Segue, a norma dell'art. 616 la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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beni di famiglia controversie patrimoniali trasferimento di patrimonio scioglimento del regime dei beni libretto di famiglia notifica della situazione patrimoniale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI GIULIANO nato a PESCARA il 21/09/1973 SPINELLI MARIA nato a FRANCAVILLA AL MARE il 15/09/1939 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.49)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi di Giuliano Spinelli e Maria Spinelli avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità degli stessi in ordine ai reati di cui all'imputazione, sono manifestamente infondati. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, in cui il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato con la riscontrata elevata capacità a delinquere dei prevenuti, gravati da plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio o determinati da motivi di lucro. Segue, a norma dell'art. 616 la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle a