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Ordinanza — n. 24042/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24042/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24042/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA RAFFAELE nato a CASERTA il 17/09/1974 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso di Raffaele D'Anna avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato cli cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Il primo motivo, in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, è inammissibile, posto che sul tema il ricorrente non aveva proposto alcuno specifico motivo di gravame in sede di appello, ed è pacifico che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 - 01).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24042/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Raffaele D'Anna avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato cli cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Il primo motivo, in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, è inammissibile, posto che sul tema il ricorrente non aveva proposto alcuno specifico motivo di gravame in sede di appello, ed è pacifico che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 - 01).

Parole chiave

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azione di responsabilità decisione incidentale impugnabile decisione motivata risarcimento del danno civile risarcimento per errore giudiziario responsabilità civile del notaio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA RAFFAELE nato a CASERTA il 17/09/1974 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

36)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Raffaele D'Anna avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato cli cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Il primo motivo, in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza, è inammissibile, posto che sul tema il ricorrente non aveva proposto alcuno specifico motivo di gravame in sede di appello, ed è pacifico che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 - 01).

Il secondo motivo, sul diniego dlell'esimente della desistenza attiva, è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione che ha adeguatamente motivato sul punto, avendo riscontrato che l'interruzione dell'azione criminosa non era stata il frutto di una scelta volontaria dell'agente, ma necessitata da fattori esterni (cfr. Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018 - dep. 2019, Rv. 275647 - 01), nella specie costituiti dall'essersi accorto di essere stati visti, durante il tentativo di furto in abitazione, dalla vicina di casa (Vitiello Giuseppina). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.11N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend