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Sentenza — n. 24041/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24041/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEROSINO ALESSANDRO nato a ASTI il 30/05/1977 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;N. E CONSIDERATO IN D:FRITTO Con riferimento al ricorso proposto da Alessandro Perosino avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto (furto aggravato ex art. 625, n. 7., cod. pen.), preliminarmente si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, Antonio Cherio, con atto in data 30.3.2023 ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 11.10.2016 nei confronti dell'imputato; quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - divenuto procedibile a querela di parte ai sensi del d.lgs. n. 150/2022 - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.

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Sentenza — n. 24041/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E CONSIDERATO IN D:FRITTO Con riferimento al ricorso proposto da Alessandro Perosino avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto (furto aggravato ex art. 625, n. 7., cod. pen.), preliminarmente si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, Antonio Cherio, con atto in data 30.3.2023 ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 11.10.2016 nei confronti dell'imputato; quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - divenuto procedibile a querela di parte ai sensi del d.lgs. n. 150/2022 - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale anticipo delle spese altri capi d'accusa azione penale addebito di tasse
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PEROSINO ALESSANDRO nato a ASTI il 30/05/1977 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;N.

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RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN D:FRITTO Con riferimento al ricorso proposto da Alessandro Perosino avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto (furto aggravato ex art. 625, n. 7., cod. pen.), preliminarmente si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, Antonio Cherio, con atto in data 30.3.2023 ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 11.10.2016 nei confronti dell'imputato; quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - divenuto procedibile a querela di parte ai sensi del d.lgs. n. 150/2022 - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consi liere estensore Il Pr4si4nte