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Ordinanza — n. 24040/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24040/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24040/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIULLO FRANCESCO nato a UCRIA il 30/03/1964 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Si premette che non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio del difensore dell'imputato per adesione all'astensione collettiva di categoria, trattandosi di udienza camerale caratterizzata da un contraddittorio esclusivamente cartolare (cfr. Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, Rv. 281724 - 01). Il ricorso proposto da Francesco Vinciullo avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24040/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, è stata motivatamente confermata dalla Corte territoriale la configurabilità del dolo nel reato in contestazione, tenuto conto del rapporto di convivenza del prevenuto con la moglie e della dichiarazione dei redditi congiunta da costoro presentata. Il fatto è stato considerato - non illogicamente - di non particolare tenuità, avendo l'imputato dichiarato un reddito di molto inferiore a quello reale. Infine, il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risulta adeguatamente rappresentato dalla riscontrata mancanza di elementi positivi in tal senso valutabili, neanche dedotti dal prevenuto.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale ritardo ingiustificato dell'azione penale accusa penale accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Infine, il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCIULLO FRANCESCO nato a UCRIA il 30/03/1964 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

23)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio del difensore dell'imputato per adesione all'astensione collettiva di categoria, trattandosi di udienza camerale caratterizzata da un contraddittorio esclusivamente cartolare (cfr. Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, Rv. 281724 - 01). Il ricorso proposto da Francesco Vinciullo avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, è stata motivatamente confermata dalla Corte territoriale la configurabilità del dolo nel reato in contestazione, tenuto conto del rapporto di convivenza del prevenuto con la moglie e della dichiarazione dei redditi congiunta da costoro presentata. Il fatto è stato considerato - non illogicamente - di non particolare tenuità, avendo l'imputato dichiarato un reddito di molto inferiore a quello reale. Infine, il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. risulta adeguatamente rappresentato dalla riscontrata mancanza di elementi positivi in tal senso valutabili, neanche dedotti dal prevenuto.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Cons re estensore Il PrWdente D E PUS i i •\ T.\