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Ordinanza — n. 24039/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24039/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24039/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASADIO ROBY nato a CARRARA il 28/03/1978 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Roby Casadio avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24039/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato insindacabilmente motivato con la riscontrata consistenza del danno causato e la elevata intensità del dolo, avuto riguardo alle modalità di forzatura del veicolo oggetto di furto. Anche il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n 4 cod. pen. ha trovato logica risposta nella non modesta entità del danno. Il motivo sulle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è inammissibile in quanto non proposto in sede di appello; peraltro, la non concessione di tale attenuante risulta ampiamente motivata' con l'accertata forte inclinazione a delinquere del prevenuto, confermata dai precedenti penali a carico.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente assicurazione casco responsabilità per i danni ambientali consumo di canapa traffico di cocaina irresponsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
In particolare, il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Il motivo sulle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASADIO ROBY nato a CARRARA il 28/03/1978 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

21)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Roby Casadio avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stato insindacabilmente motivato con la riscontrata consistenza del danno causato e la elevata intensità del dolo, avuto riguardo alle modalità di forzatura del veicolo oggetto di furto. Anche il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n 4 cod. pen. ha trovato logica risposta nella non modesta entità del danno. Il motivo sulle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. è inammissibile in quanto non proposto in sede di appello; peraltro, la non concessione di tale attenuante risulta ampiamente motivata' con l'accertata forte inclinazione a delinquere del prevenuto, confermata dai precedenti penali a carico.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2