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Ordinanza — n. 24038/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24038/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24038/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADIOLI SIMONETTA nato a PESARO il 29/10/1966 avverso la sentenza del 16/12/2021 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Simonetta Badioli avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto relativi a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. Il Tribunale ha ravvisato la colpa della ricorrente sulla scorta di un incensurabile accertamento in ordine alla condotta della Badioli la quale, nell'occorso, ha cagionato al fratello, nel corso di una colluttazione, le lesioni in atti refertate.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 24038/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, tenuto conto della incertezza circa le modalità con cui tali lesioni erano state cagionate, il giudicante ha ravvisato l'elemento soggettivo della colpa, in luogo del dolo, in considerazione della tipologia di lesione cagionata, compatibile con dei movimenti concitati avvenuti negli spazi comuni, come tali ritenuti imprudenti e negligenti nel contesto fattuale riscontrato dal giudice. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione esame delle censure formali censura dell'apprezzamento delle prove permesso di promuovere un procedimento penale esame di cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADIOLI SIMONETTA nato a PESARO il 29/10/1966 avverso la sentenza del 16/12/2021 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

15)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Simonetta Badioli avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto relativi a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. Il Tribunale ha ravvisato la colpa della ricorrente sulla scorta di un incensurabile accertamento in ordine alla condotta della Badioli la quale, nell'occorso, ha cagionato al fratello, nel corso di una colluttazione, le lesioni in atti refertate.

Tuttavia, tenuto conto della incertezza circa le modalità con cui tali lesioni erano state cagionate, il giudicante ha ravvisato l'elemento soggettivo della colpa, in luogo del dolo, in considerazione della tipologia di lesione cagionata, compatibile con dei movimenti concitati avvenuti negli spazi comuni, come tali ritenuti imprudenti e negligenti nel contesto fattuale riscontrato dal giudice. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2