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Ordinanza — n. 23900/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23900/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23900/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAHID MOHAMED nato a OULAD MRAH( MAROCCO) il 02/11/2001 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 27 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bolzano, pronunciata ad esito di giudizio abbreviato il 23 marzo 2022, che aveva condannato Wahid Mohamed alla pena ritenuta di giustizia per i plurimi reati allo stesso ascritti dal capo a) al capo j) della rubrica (artt. 628, 629, 640, cod. pen. , art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 697 cod.pen., art. 612 cod. pen., art. 4, I.n. 110 del 1975). Ritenuto che i primi cinque motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione aí capi d),e),f),g) ed h) si caratterizzano per essere generici, aspecifici e reiterativi dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01;

Regesto Legislator

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art. 697 cod.pen, art. 612 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23900/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 27 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bolzano, pronunciata ad esito di giudizio abbreviato il 23 marzo 2022, che aveva condannato Wahid Mohamed alla pena ritenuta di giustizia per i plurimi reati allo stesso ascritti dal capo a) al capo j) della rubrica (artt. 628, 629, 640, cod. pen. , art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 697 cod.pen., art. 612 cod. pen., art. 4, I.n. 110 del 1975). Ritenuto che i primi cinque motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione aí capi d),e),f),g) ed h) si caratterizzano per essere generici, aspecifici e reiterativi dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione permesso di promuovere un procedimento penale allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod.pen
309 del 1990, art. 697 cod.pen., art.
art. 612 cod. pen
697 cod.pen., art. 612 cod. pen., art.
art. 62-bis cod. pen
Rilevato come anche il sesto motivo di ricorso, erroneamente rubricato come settimo, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAHID MOHAMED nato a OULAD MRAH( MAROCCO) il 02/11/2001 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 27 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Bolzano, pronunciata ad esito di giudizio abbreviato il 23 marzo 2022, che aveva condannato Wahid Mohamed alla pena ritenuta di giustizia per i plurimi reati allo stesso ascritti dal capo a) al capo j) della rubrica (artt. 628, 629, 640, cod. pen. , art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 697 cod.pen., art. 612 cod. pen., art. 4, I.n. 110 del 1975). Ritenuto che i primi cinque motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione aí capi d),e),f),g) ed h) si caratterizzano per essere generici, aspecifici e reiterativi dei motivi di appello (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01;

Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), omettendo qualsiasi effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito in modo analitico e persuasivo le condotte e il contesto in cui maturavano le plurime azioni illecite poste in essere dal ricorrente (anche considerato l'accesso al rito abbreviato e l'ammissione della propria responsabilità, e l'analitica considerazione delle caratteristiche della azione, della sua qualificazione giuridica e quantificazione della pena, pag. 6 e seg.) con compiuta analisi anche della caratterizzazione circostanziale delle stesse (quanto all'art. 61 n. 5, 62 n. 4 cod. pen.), sicché i motivi predetti si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01).

Rilevato come anche il sesto motivo di ricorso, erroneamente rubricato come settimo, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondati) poiché la Corte territoriale, con motivazione logica e conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di questa Corte ha condiviso la valutazione del primo giudice evidenziando come sia stata correttamente ritenuta l'assenza di qualsiasi segnale positivo da valutare a tal fine (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore