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Ordinanza — n. 23897/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23897/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23897/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHOUACHI HICHEM nato il 10/11/1981 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, pronunciata il 30 novembre 2018, che aveva condannato Mehouachi Hichem alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di due autovetture. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), come avvenuto nella specie; considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena pari al minimo edittale, con un limitato aumento per continuazione, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23897/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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attenuazione della pena misura sostitutiva della detenzione maggiorazione dissuasiva alleggerimento della pena obbligo di ridurre il danno rinuncia alla motivazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHOUACHI HICHEM nato il 10/11/1981 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, pronunciata il 30 novembre 2018, che aveva condannato Mehouachi Hichem alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di due autovetture. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), come avvenuto nella specie; considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena pari al minimo edittale, con un limitato aumento per continuazione, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento alla congruità della stessa (v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid