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Ordinanza — n. 23895/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23895/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23895/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SADIKU LIRIDON nato a FIRENZE il 23/11/1998 LAMCE DANIEL nato il 07/09/2000 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 luglio 2022, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Firenze, pronunciata il 21 settembre 2021, che aveva condannato Sadiku Liridion e Lamce Daniel alle pene ritenute di giustizia per il reato di tentata violenza privata e il solo Sadiku Liridion per i reati di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, ha dichiarato Lamce Daniel responsabile per il reato di tentata rapina aggravata di cui al capo A) e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità di Lamce Daniel per il delitto di tentata rapina aggravata e alla qualificazione giuridica del fatto di tentata rapina contestato al coimputato Sadiku Liridion, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto, come tali estranee al sindacato di legittimità, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 10, nel riformare la sentenza di primo grado, ha evidenziato come l'imputato, pur non avendo partecipato attivamente all'aggressione, fosse presente dalla fase iniziale a quella finale della condotta, di cui si era indubbiamente rappresentato il prevedibile sviluppo, e che la sua presenza aveva rafforzato il proposito degli autori materiali del reato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28855 del 08/05/2013, Bielatowicz, Rv. 256465 - 01); considerato che giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi e, in particolare, le dichiarazioni chiare e precise di tutti i soggetti coinvolti, idonei a dimostrare la penale responsabilità per tentata rapina di Sadiku Liridion, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23895/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità di Lamce Daniel per il delitto di tentata rapina aggravata e alla qualificazione giuridica del fatto di tentata rapina contestato al coimputato Sadiku Liridion, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto, come tali estranee al sindacato di legittimità, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 10, nel riformare la sentenza di primo grado, ha evidenziato come l'imputato, pur non avendo partecipato attivamente all'aggressione, fosse presente dalla fase iniziale a quella finale della condotta, di cui si era indubbiamente rappresentato il prevedibile sviluppo, e che la sua presenza aveva rafforzato il proposito degli autori materiali del reato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28855 del 08/05/2013, Bielatowicz, Rv. 256465 - 01); considerato che giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi e, in particolare, le dichiarazioni chiare e precise di tutti i soggetti coinvolti, idonei a dimostrare la penale responsabilità per tentata rapina di Sadiku Liridion, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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partecipazione al reato reato mancato favoreggiamento ruolo di capofila o di istigatore circostanza aggravante tentate lesioni personali gravi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SADIKU LIRIDON nato a FIRENZE il 23/11/1998 LAMCE DANIEL nato il 07/09/2000 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 luglio 2022, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Firenze, pronunciata il 21 settembre 2021, che aveva condannato Sadiku Liridion e Lamce Daniel alle pene ritenute di giustizia per il reato di tentata violenza privata e il solo Sadiku Liridion per i reati di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, ha dichiarato Lamce Daniel responsabile per il reato di tentata rapina aggravata di cui al capo A) e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità di Lamce Daniel per il delitto di tentata rapina aggravata e alla qualificazione giuridica del fatto di tentata rapina contestato al coimputato Sadiku Liridion, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto, come tali estranee al sindacato di legittimità, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 10, nel riformare la sentenza di primo grado, ha evidenziato come l'imputato, pur non avendo partecipato attivamente all'aggressione, fosse presente dalla fase iniziale a quella finale della condotta, di cui si era indubbiamente rappresentato il prevedibile sviluppo, e che la sua presenza aveva rafforzato il proposito degli autori materiali del reato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28855 del 08/05/2013, Bielatowicz, Rv. 256465 - 01); considerato che giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi e, in particolare, le dichiarazioni chiare e precise di tutti i soggetti coinvolti, idonei a dimostrare la penale responsabilità per tentata rapina di Sadiku Liridion, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore D E POS 1T A TA IN CANCEL 1:RIA Il Presidente