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Ordinanza — n. 23893/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23893/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23893/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAILLA ANDRÈ nato a CATANIA il 08/06/2000 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 novembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, pronunciata il 16 settembre 2021, che aveva condannato Failla André alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, ha ridotto la pena pecuniaria irrogata, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di generiche e apodittiche doglianze già oggetto di appello, alle quali la Corte territoriale ha congruamente risposto, con motivazione esente dalle lamentate criticità giustificative, richiamando le puntuali ragioni del diniego indicate dal Tribunale e conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), a pagina 3, ove ha ribadito come la mancanza di segnali di resipiscenza e l'entità del danno cagionato, oltre alla pluralità dei soggetti raggirati, alla commissione di precedenti reati e alla mancata indicazione, peraltro reiterata con il presente atto di impugnazione, di circostanze positivamente valutabili, non consentissero una diversa decisione sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23893/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di generiche e apodittiche doglianze già oggetto di appello, alle quali la Corte territoriale ha congruamente risposto, con motivazione esente dalle lamentate criticità giustificative, richiamando le puntuali ragioni del diniego indicate dal Tribunale e conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), a pagina 3, ove ha ribadito come la mancanza di segnali di resipiscenza e l'entità del danno cagionato, oltre alla pluralità dei soggetti raggirati, alla commissione di precedenti reati e alla mancata indicazione, peraltro reiterata con il presente atto di impugnazione, di circostanze positivamente valutabili, non consentissero una diversa decisione sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate circostanze attenuanti assenza di caso di rigore condono delle spese procedurali decisione giustificata dell'assicuratore prova insufficiente dell'aggravamento clinico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAILLA ANDRÈ nato a CATANIA il 08/06/2000 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 novembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, pronunciata il 16 settembre 2021, che aveva condannato Failla André alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa, ha ridotto la pena pecuniaria irrogata, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di generiche e apodittiche doglianze già oggetto di appello, alle quali la Corte territoriale ha congruamente risposto, con motivazione esente dalle lamentate criticità giustificative, richiamando le puntuali ragioni del diniego indicate dal Tribunale e conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), a pagina 3, ove ha ribadito come la mancanza di segnali di resipiscenza e l'entità del danno cagionato, oltre alla pluralità dei soggetti raggirati, alla commissione di precedenti reati e alla mancata indicazione, peraltro reiterata con il presente atto di impugnazione, di circostanze positivamente valutabili, non consentissero una diversa decisione sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi