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Ordinanza — n. 23891/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking alternative merit review and alleging vague motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Massimino Luca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft and fraud, arguing the lower court failed to properly exclude necessity and requested a re-evaluation of the facts. The court rejected these grounds, noting that the appellate court had already thoroughly reconstructed the defendant's conduct and that the appeal's request for an alternative reading of the merits was not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a judgment of second instance is inadmissible if it seeks a re-evaluation of the merits or relies on vague allegations of motivation defects without specific grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility second instance judgment re-evaluation of merits defects of motivation court costs and fine theft and fraud conviction procedural bar necessità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINO LUCA nato a TORINO il 13/01/1977 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli, pronunciata il 12 aprile 2022, che aveva condannato Massimino Luca alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 648 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 4, ha congruamente argomentato il diniego dell'invocata scriminante alla luce del genere, non di prima necessità, e della quantità dei beni sottratti; considerato che il secondo motivo di ricorso, tende all'evidenza ad ottenere una rilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede avendo la Corte di appello compiutamente ricostruito la condotta imputata in assenza di adeguata e logicamente sostenibile giustificazione da parte del ricorrente quanto alla provenienza della vettura, anche atteso il tempo trascorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden