Ordinanza — n. 23890/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONATE MADIOP CUI 0321981P nato il 19/06/1983 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata il 7 giugno 2022, che aveva condannato Konate Madiop alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria in luogo del delitto di furto, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale e, comunque, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23890/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria in luogo del delitto di furto, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale e, comunque, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONATE MADIOP CUI 0321981P nato il 19/06/1983 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, pronunciata il 7 giugno 2022, che aveva condannato Konate Madiop alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria in luogo del delitto di furto, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale e, comunque, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (tra gli altri, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), nella specie, i giudici di merito, a pagina 4, hanno sottolineato come ricorresse l'ipotesi della rapina impropria alla luce delle dichiarazioni precise e dettagliate della vittima sulla condotta dell'imputato, e tale motivazione non può esser rivalutata in questa sede, non essendo i giudici incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres