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Ordinanza — n. 23887/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed for non-joinder of plea and lack of novelty; costs awarded to state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Vailatti Tommaso and Vailatti Felice inadmissible regarding their challenge to the attempted vs. consummated money laundering charge. The first ground was rejected because it was not previously raised as an appeal plea, violating procedural rules, while the second ground was deemed merely repetitive of arguments already dismissed. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellants to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 111, cost. cost.; The appeal must be based on grounds previously deduced; failure to do so renders the appeal inadmissible, and repetitive arguments do not justify a new hearing.

Parole chiave

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money laundering attempted crime consummated crime procedural inadmissibility non-joinder of plea court costs repetitive arguments confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 111, cost. cost.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VAILATTI TOMMASO nato a ROMA il 25/08/1985 VAILATTI FELICE nato a CARMAGNOLA il 02/07/1997 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 14-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 1 ottobre 2020, che aveva condannato Vailatti Tommaso e Vailatti Felice alle pene ritenute di giustizia per il reato di riciclaggio. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati con un unico atto, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della fattispecie tentata di riciclaggio in luogo di quella consumata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, comunque, è manifestamente infondato essendo l'azione delittuosa già iniziata al momento dell'intervento della p.g. ed essendo la stessa idonea ad impedire l'individuazione della provenienza delittuosa del bene secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un'autovettura cui risultino già asportate le targhe identificative e il blocco motore (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, Rv. 282820); considerato il secondo motivo di ricorso, cui il quale si lamenta il difetto di motivazione relativamente al contributo offerto dal Vailatti felice, è meramente reiterativo di generiche doglianze già esposte dinanzi al Giudice d'appello e motivatamente respinte alla luce di quanto riportato dagli operanti, che avevano colto entrambi gli imputati intenti a smontare l'avantreno della vettura; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore E v) o s T A Il Presidente