Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and merely repeated arguments from the appellate court. The appellant failed to provide specific new reasons distinct from the appellate decision's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required by criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals based on generic grounds or merely reiterating arguments already rejected by the appellate court are inadmissible as they fail to confront the specific reasoning of the lower decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAZZAGLIA SERGIO nato a FANO il 20/09/1991 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 146-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 9 novembre 2022, ha parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Savona, ad esito di giudizio abbreviato, del 3 febbraio 2022, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e rideterminando la pena per il delitto ascritto (art. 640 cod. pen.). Ritenuto che i cinque motivi di ricorso proposti sono caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata in assenza di aporie della Corte di appello (in tal senso esplicitati in senso assolutamente coincidente a pag. 1 della sentenza).
Atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), sicché la difesa nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01;
Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), ricorrendo nel caso concreto una ricostruzione compiuta e logica della condotta contestata, delle modalità con le quali si induceva in errore la persona offesa, oltre che della diretta riferibilità di tale condotta al Pazzaglia. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. la P.Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere esten