Ordinanza — n. 23884/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZZI FABRIZIO nato a MILANO il 27/04/1979 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Busto Arsizio, pronunciata il 21 gennaio 2021, che aveva condannato Diazzi Fabrizio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è meramente reiterativo delle medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini concludenti dalla Corte territoriale che, conformandosi alla decisione del giudice di primo grado, rispetto alla quale la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01), ha congruamente evidenziato i plurimi e concordanti elementi dai quali deve essere desunta la partecipazione dell'imputato alla rapina; atteso che il motivo proposto si limita, anche quanto all'intercettazione, a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; considerato che, in ogni caso, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito - diversamente dall'ipotesi oggetto di scrutinio - ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01) mentre nella specie il ricorrente si limita a suggerire un'alternativa rilettura delle intercettazioni e delle altre fonti probatorie, invocando l'esercizio di un potere estraneo al sindacato di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23884/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è meramente reiterativo delle medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini concludenti dalla Corte territoriale che, conformandosi alla decisione del giudice di primo grado, rispetto alla quale la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01), ha congruamente evidenziato i plurimi e concordanti elementi dai quali deve essere desunta la partecipazione dell'imputato alla rapina; atteso che il motivo proposto si limita, anche quanto all'intercettazione, a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; considerato che, in ogni caso, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito - diversamente dall'ipotesi oggetto di scrutinio - ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01) mentre nella specie il ricorrente si limita a suggerire un'alternativa rilettura delle intercettazioni e delle altre fonti probatorie, invocando l'esercizio di un potere estraneo al sindacato di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAZZI FABRIZIO nato a MILANO il 27/04/1979 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Busto Arsizio, pronunciata il 21 gennaio 2021, che aveva condannato Diazzi Fabrizio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è meramente reiterativo delle medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini concludenti dalla Corte territoriale che, conformandosi alla decisione del giudice di primo grado, rispetto alla quale la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una c.d. doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01), ha congruamente evidenziato i plurimi e concordanti elementi dai quali deve essere desunta la partecipazione dell'imputato alla rapina; atteso che il motivo proposto si limita, anche quanto all'intercettazione, a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; considerato che, in ogni caso, in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito - diversamente dall'ipotesi oggetto di scrutinio - ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01) mentre nella specie il ricorrente si limita a suggerire un'alternativa rilettura delle intercettazioni e delle altre fonti probatorie, invocando l'esercizio di un potere estraneo al sindacato di questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore D E POSITATA Il Presidente