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Ordinanza — n. 23882/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23882/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23882/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODI ALFONZ nato il 28/10/1994 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 13 giugno 2022 ad esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato Bodi Alfonz alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e conforme all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento dell'invocata attenuante nel delitto di rapina, ha ribadito come il valore economico del telefono non fosse di per sé irrisorio e che, in ogni caso, gli effetti dannosi derivanti dalla lesione all'integrità fisica delle persone offese, considerato che una era stata sbattuta a terra e minacciata con un cacciavite e l'altro era stato preso a pugni dall'imputato, non consentivano di qualificare il danno complessivo posto in essere come di speciale tenuità; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02) che, nella specie, ha condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado, il quale aveva già valorizzato l'incensuratezza, la giovane età e la condizione di disagio economico e sociale dell'imputato nella determinazione di una pena base pari al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23882/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e conforme all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento dell'invocata attenuante nel delitto di rapina, ha ribadito come il valore economico del telefono non fosse di per sé irrisorio e che, in ogni caso, gli effetti dannosi derivanti dalla lesione all'integrità fisica delle persone offese, considerato che una era stata sbattuta a terra e minacciata con un cacciavite e l'altro era stato preso a pugni dall'imputato, non consentivano di qualificare il danno complessivo posto in essere come di speciale tenuità; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02) che, nella specie, ha condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado, il quale aveva già valorizzato l'incensuratezza, la giovane età e la condizione di disagio economico e sociale dell'imputato nella determinazione di una pena base pari al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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danneggiamento danno patrimoniale commisurazione della pena per rapina reato di poca entità risarcimento alle vittime di reati accertamento dell'ammontare del danno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODI ALFONZ nato il 28/10/1994 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 13 giugno 2022 ad esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato Bodi Alfonz alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e conforme all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento dell'invocata attenuante nel delitto di rapina, ha ribadito come il valore economico del telefono non fosse di per sé irrisorio e che, in ogni caso, gli effetti dannosi derivanti dalla lesione all'integrità fisica delle persone offese, considerato che una era stata sbattuta a terra e minacciata con un cacciavite e l'altro era stato preso a pugni dall'imputato, non consentivano di qualificare il danno complessivo posto in essere come di speciale tenuità; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante contestata, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 02) che, nella specie, ha condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado, il quale aveva già valorizzato l'incensuratezza, la giovane età e la condizione di disagio economico e sociale dell'imputato nella determinazione di una pena base pari al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore D E l) O SiT AT A Il Presidente