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Ordinanza — n. 23881/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and mere repetition of second-instance appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of the second-instance appeal and lacked specific correlation with the appellate court's reasoning. The appellant's arguments regarding responsibility and sentencing were found to be generic and failed to address the logical basis of the lower court's decision on the defendant's intent and recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the appeal without providing new specific arguments that directly correlate with the appellate court's motivation.

Parole chiave

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inadmissibility genericity of grounds mere repetition lack of correlation procedural fault court costs criminal appeal perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv.
Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012
255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019
260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADAFORA GIUSY nato a COSENZA il 15/07/1992 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 novembre 2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecco del 27 ottobre 2021, con la quale Spadafora Giusy è stato condannata alla pena di giustizia per il delitti ascritto (artt. 99, 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen.). Ritenuto che i primi due motivi di ricorso proposti, relativi a vizio della motivazione quanto all'affermazione della responsabilità della ricorrente, ed alla ricorrenza, per come ritenuta, della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-bis cod. pen., sono caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione logica, ed argomentata in assenza di aporie, della Corte di appello, che confermava la corretta valutazione del giudice di primo grado quanto alla piena riferibilità della condotta imputata alla ricorrente, con particolare riferimento al dolo iniziale che ha caratterizzato l'azione posta in essere, al pieno coinvolgimento della stessa (che pur affermando di essere estranea alla contrattazione oggetto d accertamento non aveva mai restituito i soldi ricevuti), alla diretta riconducibilità alla stessa della utenza telefonica e del recapito in questione utilizzato per l'attivazione della carta poste pay sulla quale è stato accreditato il denaro quale corrispettivo della contrattazione on line con pieno riscontro quanto alla aggravante contestata in applicazione del costante orientamento di questa Corte (pag. 5 e 6).

Atteso che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), sicché la difesa nel riproporre pedissequamente i motivi di appello, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Considerato che anche gli ultimi due motivi di ricorso, relativi alla imputazione della T4 recidiva, al giudizio di bilancio)éjtù in generale alla dosimetria della pena, si caratterizzano per mera reiteratività, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha condiviso la valutazione in tema di dosimetria della pena effettuata dal primo giudice anche quanto alla recidiva, tenuto conto dei plurimi precedenti penali (a carattere omogeno in relazione ai quali ha anche illegittimamente usufruito in diverse occasioni della sospensione condizionale della pena) riferibili alla ricorrente ed in assenza di elementi positivamente valutabili, in mancanza, dunque, di qualsiasi illogicità ed irragionevolezza (Sez. 3, n. 6877 del t 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);

Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il