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Ordinanza — n. 23874/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23874/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23874/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMERICO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 22/02/1991 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 26 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia, pronunciata il 18 marzo 2019, che aveva condannato Americo Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'inosservanza di norme processuali in ordine alle modalità con cui si è svolta la ricognizione fotografica e il vizio della motivazione per travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato poiché, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, Peluso, Rv. 264947) e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); considerato che peraltro la Corte territoriale, a pagina 2, ha ribadito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che non si ravvisavano anomalie nel riconoscimento fotografico poiché era stato svolto in un breve lasso temporale, senza incertezze e differenze tra quanto raffigurato e quanto oggetto di ricordo della persona offesa; ritenuta /a manifesta infondatezza delle ulteriori censure introdotte con la memoria difensiva attesa la mancata considerazione del combinato disposto di cui agli art. 157 e 161 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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art. 213 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23874/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'inosservanza di norme processuali in ordine alle modalità con cui si è svolta la ricognizione fotografica e il vizio della motivazione per travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato poiché, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, Peluso, Rv. 264947) e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); considerato che peraltro la Corte territoriale, a pagina 2, ha ribadito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che non si ravvisavano anomalie nel riconoscimento fotografico poiché era stato svolto in un breve lasso temporale, senza incertezze e differenze tra quanto raffigurato e quanto oggetto di ricordo della persona offesa; ritenuta /a manifesta infondatezza delle ulteriori censure introdotte con la memoria difensiva attesa la mancata considerazione del combinato disposto di cui agli art. 157 e 161 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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testimonianza della vittima sufficienza della testimonianza interrogatorio formale di testimoni deposizione inattendibile prove di persecuzione prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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art. 213 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMERICO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 22/02/1991 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 26 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia, pronunciata il 18 marzo 2019, che aveva condannato Americo Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'inosservanza di norme processuali in ordine alle modalità con cui si è svolta la ricognizione fotografica e il vizio della motivazione per travisamento della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato poiché, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può utilizzare ai fini della decisione il verbale di individuazione fotografica, redatto dalla polizia giudiziaria, in quanto atto legittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, Peluso, Rv. 264947) e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); considerato che peraltro la Corte territoriale, a pagina 2, ha ribadito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che non si ravvisavano anomalie nel riconoscimento fotografico poiché era stato svolto in un breve lasso temporale, senza incertezze e differenze tra quanto raffigurato e quanto oggetto di ricordo della persona offesa; ritenuta /a manifesta infondatezza delle ulteriori censure introdotte con la memoria difensiva attesa la mancata considerazione del combinato disposto di cui agli art. 157 e 161 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos