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Ordinanza — n. 23873/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23873/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23873/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACCARI MATTEO nato a CERIGNOLA il 01/04/1953 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 3 marzo 2016, che aveva condannato Paccari Matteo alta pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione con recidiva reiterata specifica. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza di appello, tenuto conto dell'aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere per effetto della contestata recidiva reiterata specifica, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., cui si deve aggiungere il prolungamento dovuto all'interruzione del medesimo termine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23873/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza di appello, tenuto conto dell'aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere per effetto della contestata recidiva reiterata specifica, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., cui si deve aggiungere il prolungamento dovuto all'interruzione del medesimo termine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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estensione della procedura restituzione del termine termine di revisione modificazione delle conclusioni intervenuta prescrizione proroga della carcerazione preventiva
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACCARI MATTEO nato a CERIGNOLA il 01/04/1953 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 3 marzo 2016, che aveva condannato Paccari Matteo alta pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione con recidiva reiterata specifica. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza di appello, tenuto conto dell'aumento di due terzi del termine necessario a prescrivere per effetto della contestata recidiva reiterata specifica, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., cui si deve aggiungere il prolungamento dovuto all'interruzione del medesimo termine; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore i Il Presidente Marzia Minut'll Turtur g..., Anna Maria De Santis