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Ordinanza — n. 23862/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23862/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGIOVI' LUCIEN EMANUELE nato a MERATE il 18/01/1975 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 novembre 2021, che aveva condannato Mongiovì Lucien Emanuele alla pena ritenuta di giustizia per i reati di minaccia e danneggiamento. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia contestato, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da criticità giustificative e conforme all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02), ha ribadito l'irrilevanza, ai fini dell'accertamento della potenzialità intimidatoria della minaccia, dell'inseguimento della vittima finalizzato a bloccare la fuga dell'imputato, non potendo escludersi che la condotta in esame abbia generato timore nella stessa alla luce delle concrete circostanze del fatto (si veda, in proposito, pag. 3 sulle frasi minacciose pronunciate dal prevenuto mentre era armato di una frusta con cui colpiva diversi punti dell'auto della persona offesa, tra cui il finestrino lato guidatore, ove questa si trovava); considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento contestato, è altresì riproduttivo di doglianze già esaminate e adeguatamente respinte dal Giudice di appello che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha evidenziato come la descrizione dei danni risultante dagli accertamenti delle forze dell'ordine evidenziasse una diminuzione apprezzabile del valore del bene e la conseguente necessità di un intervento ripristinatorio economicamente rilevante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 23862/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia contestato, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da criticità giustificative e conforme all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02), ha ribadito l'irrilevanza, ai fini dell'accertamento della potenzialità intimidatoria della minaccia, dell'inseguimento della vittima finalizzato a bloccare la fuga dell'imputato, non potendo escludersi che la condotta in esame abbia generato timore nella stessa alla luce delle concrete circostanze del fatto (si veda, in proposito, pag. 3 sulle frasi minacciose pronunciate dal prevenuto mentre era armato di una frusta con cui colpiva diversi punti dell'auto della persona offesa, tra cui il finestrino lato guidatore, ove questa si trovava); considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento contestato, è altresì riproduttivo di doglianze già esaminate e adeguatamente respinte dal Giudice di appello che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha evidenziato come la descrizione dei danni risultante dagli accertamenti delle forze dell'ordine evidenziasse una diminuzione apprezzabile del valore del bene e la conseguente necessità di un intervento ripristinatorio economicamente rilevante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale azione legale a scopo intimidatorio timore pubblica istigazione a delinquere reato di pericolo reato di coazione

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONGIOVI' LUCIEN EMANUELE nato a MERATE il 18/01/1975 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 novembre 2021, che aveva condannato Mongiovì Lucien Emanuele alla pena ritenuta di giustizia per i reati di minaccia e danneggiamento. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia contestato, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da criticità giustificative e conforme all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02), ha ribadito l'irrilevanza, ai fini dell'accertamento della potenzialità intimidatoria della minaccia, dell'inseguimento della vittima finalizzato a bloccare la fuga dell'imputato, non potendo escludersi che la condotta in esame abbia generato timore nella stessa alla luce delle concrete circostanze del fatto (si veda, in proposito, pag. 3 sulle frasi minacciose pronunciate dal prevenuto mentre era armato di una frusta con cui colpiva diversi punti dell'auto della persona offesa, tra cui il finestrino lato guidatore, ove questa si trovava); considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento contestato, è altresì riproduttivo di doglianze già esaminate e adeguatamente respinte dal Giudice di appello che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha evidenziato come la descrizione dei danni risultante dagli accertamenti delle forze dell'ordine evidenziasse una diminuzione apprezzabile del valore del bene e la conseguente necessità di un intervento ripristinatorio economicamente rilevante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere esten