Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23861/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for robbery and assault as inadmissible due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23861/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Concetta Mungiello inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged her conviction for aggravated robbery and assault, arguing flaws in the lower court's reasoning regarding her participation and mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic repetitions of facts already thoroughly examined and dismissed by the appellate court, citing Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 116 c.p.; The appeal is inadmissible when the grounds lack specificity and merely reproduce generic complaints already addressed by the lower court with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity generic complaints robbery conviction aggravated assault court costs Cassazione Roma censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 116 c.p.
art. 116 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNGIELLO CONCETTA nato a BISACCIA il 23/12/1990 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Roma, pronunciata il data 22 giugno 2022, che aveva condannato Concetta Mungiello alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento del concorso dell'imputata nel reato di rapina e alla sussistenza della relativa prova, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di generiche doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 5 e 6, con motivazione conforme alle risultanze probatorie, ha ribadito come le dichiarazioni delle persone offese rispetto alla partecipazione dell'imputata ai fatti trovassero plurimi riscontri nelle immagini estrapolate dal filmato della videocamera di sorveglianza e in quanto riportato nell'informativa dei Carabinieri a commento delle stesse, e come tali elementi smentissero l'alternativa ricostruzione dei fatti fornita dall'imputata; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., è altresì meramente riproduttivo di generici profili di censura motivatamente respinti dal Giudice di appello a pagina 6, tenuto conto della partecipazione attiva dell'imputata all'aggressione mentre il correo, sotto i suoi occhi, si appropriava della refurtiva; osservato che le doglianze relative all'omesso riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti e all'aumento minimo per la continuazione, sono prive dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensor