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Ordinanza — n. 23858/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23858/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23858/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDARIO NATALINA nato a CASALINCONTRADA il 25/12/1956 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 4t, La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 23 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 17 settembre 2021, con la quale la ricorrente D'Addario è stata condannata alla pena di giustizia per i reati alla stessa ascritti (art. 474, art. 648 cod.pen.). Ritenuto che i quattro motivi di ricorso, come emerge anche dalla loro formulazione, con i quali si deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione perché doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione per insufficienza della prova che il fatto susssta o che lo abbia commesso la ricorrente; - violazione di legge quanto alla qualifica di esperto accertatore; - violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica per la condotta imputata ai sensi dell'art. 474 cod. pen.; - omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si caratterizzano per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione, che ha analiticamente affrontato il profilo della qualificazione giuridica con motivazione logica e persuasiva, richiamando in particolare i tempi e modi della azione posta in essere, elementi di prova a carico, portata ed offensività della condotta oggetto di imputazione, specificità degli accertamenti e profili di incompatibilità con la disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen. (richiamando sul punto le quattro condanne irrevocabili per delitti della stessa specie e l'ingente quantità di materiale sequestrato); atteso che di fatto la ricorrente si è limitata a proporre una propria diversa ed alternativa lettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen, art. 474 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 23858/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 474, art. 648 cod.pen.). Ritenuto che i quattro motivi di ricorso, come emerge anche dalla loro formulazione, con i quali si deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione perché doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione per insufficienza della prova che il fatto susssta o che lo abbia commesso la ricorrente; - violazione di legge quanto alla qualifica di esperto accertatore; - violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica per la condotta imputata ai sensi dell'art. 474 cod. pen.; - omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si caratterizzano per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione, che ha analiticamente affrontato il profilo della qualificazione giuridica con motivazione logica e persuasiva, richiamando in particolare i tempi e modi della azione posta in essere, elementi di prova a carico, portata ed offensività della condotta oggetto di imputazione, specificità degli accertamenti e profili di incompatibilità con la disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen. (richiamando sul punto le quattro condanne irrevocabili per delitti della stessa specie e l'ingente quantità di materiale sequestrato); atteso che di fatto la ricorrente si è limitata a proporre una propria diversa ed alternativa lettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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recidiva impugnabilità della decisione di rinvio rivendita procedure di ricorso contraffazione di merci recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
art. 474 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 23 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 17 settembre 2021, con la quale la ricorrente D'Addario è stata condannata alla pena di giustizia per i reati alla stessa ascritti (art. 474, art.
art. 131-bis cod. pen
pen.; - omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si caratterizzano per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADDARIO NATALINA nato a CASALINCONTRADA il 25/12/1956 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; 4t,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 23 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 17 settembre 2021, con la quale la ricorrente D'Addario è stata condannata alla pena di giustizia per i reati alla stessa ascritti (art. 474, art. 648 cod.pen.). Ritenuto che i quattro motivi di ricorso, come emerge anche dalla loro formulazione, con i quali si deduce: - violazione di legge e vizio della motivazione perché doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione per insufficienza della prova che il fatto susssta o che lo abbia commesso la ricorrente; - violazione di legge quanto alla qualifica di esperto accertatore; - violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica per la condotta imputata ai sensi dell'art. 474 cod. pen.; - omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si caratterizzano per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), in assenza di qualsiasi confronto con la motivazione, che ha analiticamente affrontato il profilo della qualificazione giuridica con motivazione logica e persuasiva, richiamando in particolare i tempi e modi della azione posta in essere, elementi di prova a carico, portata ed offensività della condotta oggetto di imputazione, specificità degli accertamenti e profili di incompatibilità con la disciplina di cui all'art. 131-bis cod. pen. (richiamando sul punto le quattro condanne irrevocabili per delitti della stessa specie e l'ingente quantità di materiale sequestrato); atteso che di fatto la ricorrente si è limitata a proporre una propria diversa ed alternativa lettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore I