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Ordinanza — n. 23854/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural time limits under the 2017 sentencing reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentence issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure after the August 3, 2017 reform. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court noted that such claims were precluded by the settlement agreement mechanism introduced in the new law. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences issued under Art. 599-bis c.p.p. after the 2017 reform are inadmissible if they concern waived grounds or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction.

Parole chiave

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sentencing reform 2017 inadmissible appeal generic mitigating circumstances settlement agreement procedural time limits Article 599-bis Cassation procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
e CONSIDERATO IN DIRMO Con sentenza in data 12/10/2022 la Corte di appello di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in me/ius la pena applicata a Gennaro Granillo per i reati ivi giudicati.
Art. 62 bis cod. pen.
Nell'unico motivo di impugnazione si è denunciata l'assenza di motiva- zione in ordine alle non concesse attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. Deve qui rilevarsi che il dedotto motivo di ricorso è ormai precluso dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la Legge citata.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n.
Art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.
Legge n. 103 del 2017
dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017.
art. 599 bis cod. proc. pen
e CONSIDERATO IN DIRMO Con sentenza in data 12/10/2022 la Corte di appello di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in me/ius la pena applicata a Gennaro Granillo per i reati ivi giudicati.
art. 62 bis cod. pen
Nell'unico motivo di impugnazione si è denunciata l'assenza di motiva- zione in ordine alle non concesse attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANILLO GENNARO nato a NAPOLI il 25/12/1990 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI( dato avviso alle parti; ;) udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN DIRMO Con sentenza in data 12/10/2022 la Corte di appello di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in me/ius la pena applicata a Gennaro Granillo per i reati ivi giudicati. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del- l'imputato, lamentando vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. perì. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017.

Nell'unico motivo di impugnazione si è denunciata l'assenza di motiva- zione in ordine alle non concesse attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. Deve qui rilevarsi che il dedotto motivo di ricorso è ormai precluso dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la Legge citata. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore