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Ordinanza — n. 23853/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23853/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23853/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALOSSI ELGA nato a PRATO il 29/04/1972 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe il Giudice monocratico del Tribunale di Livorno condannava Elga Malossi alla pena di Euro 150 di ammenda, per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo dell'avv. Elena Parietti, proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine alla mancata pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto. Il ricorso, così come riqualificato, è inammissibile. Deve rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore della condannata quale appello, è stata proposta da un'avvocata che - all'epoca di proposizione dell'impugnazione - non era abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Regesto Legislator

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art. 651 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23853/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 651 cod. pen. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo dell'avv. Elena Parietti, proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine alla mancata pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto. Il ricorso, così come riqualificato, è inammissibile. Deve rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore della condannata quale appello, è stata proposta da un'avvocata che - all'epoca di proposizione dell'impugnazione - non era abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale difetto di legittimazione allegazioni insufficientemente motivate autorizzazione ad agire censura formulata in modo carente difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe il Giudice monocratico del Tribunale di Livorno condannava Elga Malossi alla pena di Euro 150 di ammenda, per il reato di cui all'art. 651 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALOSSI ELGA nato a PRATO il 29/04/1972 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe il Giudice monocratico del Tribunale di Livorno condannava Elga Malossi alla pena di Euro 150 di ammenda, per il reato di cui all'art. 651 cod. pen. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo dell'avv. Elena Parietti, proponeva appello - riqualificato come ricorso per cassazione - avanzando censure in ordine alla mancata pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto. Il ricorso, così come riqualificato, è inammissibile. Deve rilevarsi che l'impugnazione, erroneamente qualificata dal difensore della condannata quale appello, è stata proposta da un'avvocata che - all'epoca di proposizione dell'impugnazione - non era abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso deve essere sotto- scritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La causa di inammissibilità del ricorso, che consegue al difetto del titolo abilitativo e, pertanto, della legittimazione del difensore, è ritenuta, secondo costante orientamento di legittimità, dipendente da vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1, n. 44690 del 10/12/2015, dep. 2016, Allegrini, Rv. 268287;

Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835). Conseguentemente, la mancanza di abilitazione al patrocinio di legittimità impedisce al difensore di proporre il ricorso e di esercitare le facoltà correlate all'esercizio del mandato difensivo. Ne discende che il ricorso dell'avv.Parietti, risultando presentato da difensore sprovvisto di legittimazione all'epoca di proposizione dell'impugna- zione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Elga Malossi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensor