Ordinanza — n. 23845/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SWALLAH RASHID nato il 24/03/1989 avverso l'ordinanza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Padova ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena conse- guito da Rashid Swallah con sentenza del Tribunale in sede del 13/10/2016. Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa di Reclusione di Padova. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23845/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SWALLAH RASHID nato il 24/03/1989 avverso l'ordinanza del 14/10/2022 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Padova ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena conse- guito da Rashid Swallah con sentenza del Tribunale in sede del 13/10/2016. Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con dichiarazione personale presentata all'Ufficio matricola della Casa di Reclusione di Padova. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 03/08/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi