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Ordinanza — n. 23844/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23844/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC CLARA nato a MILANO il 19/01/1972 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da Clara Hudorovic per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con cinque sentenze individuate nell'ordinanza suddetta. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le circostanze per cui i fatti si erano verificati in un arco temporale di svariati anni - dal 2011 al 2019 - e in contesti geografici anche molto distanti, così da fondare l'osservazione per cui più che individuare un medesimo disegno criminoso, si tratti nella specie di mera tendenza a delinquere, con modalità tali da qualificare l'istante come una plurirecidiva.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23844/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore della condannata, denunciando violazione di legge per il denegato riconoscimento della continuazione. Va ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su mere doglianze in punto di fatto, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo- confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione. All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC CLARA nato a MILANO il 19/01/1972 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da Clara Hudorovic per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con cinque sentenze individuate nell'ordinanza suddetta. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha stimato ostative alla sussistenza di una deliberazione unitaria le circostanze per cui i fatti si erano verificati in un arco temporale di svariati anni - dal 2011 al 2019 - e in contesti geografici anche molto distanti, così da fondare l'osservazione per cui più che individuare un medesimo disegno criminoso, si tratti nella specie di mera tendenza a delinquere, con modalità tali da qualificare l'istante come una plurirecidiva.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore della condannata, denunciando violazione di legge per il denegato riconoscimento della continuazione. Va ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su mere doglianze in punto di fatto, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo- confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione. All'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, come determinata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore L Il Presidente Teresa Liu i Luigi Fabrizio Augusto Mancuso