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Ordinanza — n. 23843/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23843/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23843/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTA MARIO nato a BERNALDA il 22/10/1961 avverso l'ordinanza del 07/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a Mario Quarta, per reiterate trasgressioni alle prescrizioni. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento alla omessa notifica della fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia. Con ulteriore motivo di ricorso si censura la mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla revoca della misura alternativa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23843/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo di impugnazione, risulta ex actis che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale è stato regolarmente notificato all'avv. Domenico Pavone, nominato difensore di fiducia, come da verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 21/9/2022, il quale accusava regolare ricezione ed accettazione dell'avvenuta notifica come da prospetto in data 23/9/2022. In assenza del difensore regolarmente reso edotto della data dell'incombente, legittimamente il Tribunale di sorveglianza ha proceduto affidando l'assistenza del condannato ad un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

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diritti della difesa facoltà di astenersi dal testimoniare violazioni delle norme procedurali procedura di ricusazione revoca dell'annullamento esclusione del testimone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTA MARIO nato a BERNALDA il 22/10/1961 avverso l'ordinanza del 07/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a Mario Quarta, per reiterate trasgressioni alle prescrizioni. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento alla omessa notifica della fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia. Con ulteriore motivo di ricorso si censura la mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla revoca della misura alternativa.

Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo di impugnazione, risulta ex actis che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale è stato regolarmente notificato all'avv. Domenico Pavone, nominato difensore di fiducia, come da verbale di identificazione ed elezione di domicilio del 21/9/2022, il quale accusava regolare ricezione ed accettazione dell'avvenuta notifica come da prospetto in data 23/9/2022. In assenza del difensore regolarmente reso edotto della data dell'incombente, legittimamente il Tribunale di sorveglianza ha proceduto affidando l'assistenza del condannato ad un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Quanto alla denunciata illogicità della motivazione della revoca della misura alternativa, essa è pure manifestamente infondata, non sussistendo il denunciato vizio argomentativo, peraltro intessuto di notazioni fattuali e rivalutative, oltre che prive di reale confronto con gli elementi posti a base della decisione avversata. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mario Quarta deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 g<zIl Consigliere estensore Il Presidente , Teresa Liuni S Luigi Fabrizio Augusto Mancuso ‘A