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Ordinanza — n. 23842/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal continuance, ruling facts show no continuous criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 81 of the Penal Code regarding the continuity of crimes committed by his clan. The court rejected this, finding that the appellant's membership in the Mariano clan ended in 1991, breaking the necessary mental link between the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The continuity of crimes requires a continuous criminal design, which is absent when the perpetrator's affiliation with the criminal organization has ceased.

Parole chiave

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criminal continuance clan affiliation mental preordination Article 81 Penal Code inadmissible appeal revisione della sentenza penale sospensione di pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il ricorrente, con unico motivo, censura per violazione di legge e vizio di motivazione la dedotta violazione dell'art. 81, secondo comma, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONGONE RAFFAELE nato a NAPOLI il 13/01/1967 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di Raffaele Trongone, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze ivi indicate, illustrando che dalla lettura dei titoli esecutivi non emergevano gli indici dell'invocato istituto. Il ricorrente, con unico motivo, censura per violazione di legge e vizio di motivazione la dedotta violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., con riguardo all'inesatta valutazione degli indici dell'istituto della continuazione, contestando la discontinuità dell'azione associativa del Trongone, come ritenuta nell'impugnata ordinanza.

Ritiene questa Corte che il dedotto motivo di impugnazione sia manifestamente infondato, oltre a basarsi su rilievi eminentemente fattuali, in quanto l'ordinanza censurata ha correttamente valutato gli indici della continuazione, di cui ha escluso la sussistenza in base ad una approfondita lettura delle singole vicende processuali, rimarcando che il collante dell'invocata unicità del disegno criminoso - cioè la perdurante appartenenza del Trongone al clan Mariano - era venuta meno con la scissione del 1991, che dava impulso a successivi accordi criminali dell'istante con Marco Mariano nel 2009, e poi con il clan Bonerba nel 2015.

Ciò ha impedito di ravvisare una sia pure generica preordinazione mentale tra i delitti accertati con le indicate sentenze, ritenuti entità a se stanti sotto il profilo temporale e soggettivo, e di tale apprezzamento è stata data motivazione congrua e logica, nonché coerente con i principi giurisprudenziali in materia. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pre