Ordinanza — n. 23840/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIERVO ANTONY nato a APRILIA il 15/10/2000 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA-pato avviso alle parti; -I udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con sentenza in data 15/3/2022 la Corte di appello di Roma, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in melius la pena applicata a Antony Ciervo per il reato ivi giudicato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del- l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23840/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in melius la pena applicata a Antony Ciervo per il reato ivi giudicato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del- l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIERVO ANTONY nato a APRILIA il 15/10/2000 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMA-pato avviso alle parti; -I udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 15/3/2022 la Corte di appello di Roma, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato in melius la pena applicata a Antony Ciervo per il reato ivi giudicato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del- l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017.
Nell'unico motivo di impugnazione si è denunciata l'assenza di motiva- zione in ordine alla causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione del Ciervo perché il fatto non costituisce reato. Deve qui rilevarsi che il dedotto motivo di ricorso è ormai precluso dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la Legge citata. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del principio processuale tempus regit actum, deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 30 marzo 2023 Il Consigliere estenso