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Ordinanza — n. 23837/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23837/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23837/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRABAH BOUAZA nato il 20/08/1977 avverso la sentenza del 27/05/2022 del GIUDICE DI PACE di SAN MINIATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di San Miniato ha condannato Bouaza Errabah alla pena di € 10.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in San Miniato il 31/10/2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'Errabah, senza verificare la concreta offen- sività della condotta, necessaria anche al cospetto di un reato di pericolo astratto come quello in esame, né tenendo in considerazione il fatto che la posizione del ricorrente si fosse successivamente regolarizzata grazie al matrimonio con citta- dina italiana, celebrato il giorno 8/1/2021, e al conseguimento di un provvisorio permesso di soggiorno in Italia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23837/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Le doglianze si presentano manifestamente infondate, in quanto preten- dono di ritenere scriminata la condotta di irregolare ingresso nel territorio dello Stato a causa di eventi accaduti successivamente, come il matrimonio con cittadina italiana, avvenuto nel 2021, e il conseguimento di un permesso provvisorio. Invero, tali evenienze, in quanto successive, non spiegano rilievo sulla consumazione del reato, né costituiscono giustificazioni postume per la precedente illecita permanenza (Sez. 1, n. 357070 del 14/6/2019, Aibangbee, Rv. 276810).

Parole chiave

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allontanamento infrazioni alla legge sugli stranieri espatrio illegale insufficiente permesso di dimora scaduto rischio di soggiorno illegale assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRABAH BOUAZA nato il 20/08/1977 avverso la sentenza del 27/05/2022 del GIUDICE DI PACE di SAN MINIATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di San Miniato ha condannato Bouaza Errabah alla pena di € 10.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in San Miniato il 31/10/2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'Errabah, senza verificare la concreta offen- sività della condotta, necessaria anche al cospetto di un reato di pericolo astratto come quello in esame, né tenendo in considerazione il fatto che la posizione del ricorrente si fosse successivamente regolarizzata grazie al matrimonio con citta- dina italiana, celebrato il giorno 8/1/2021, e al conseguimento di un provvisorio permesso di soggiorno in Italia.

Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Le doglianze si presentano manifestamente infondate, in quanto preten- dono di ritenere scriminata la condotta di irregolare ingresso nel territorio dello Stato a causa di eventi accaduti successivamente, come il matrimonio con cittadina italiana, avvenuto nel 2021, e il conseguimento di un permesso provvisorio. Invero, tali evenienze, in quanto successive, non spiegano rilievo sulla consumazione del reato, né costituiscono giustificazioni postume per la precedente illecita permanenza (Sez. 1, n. 357070 del 14/6/2019, Aibangbee, Rv. 276810).

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P