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Ordinanza — n. 23834/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23834/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23834/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGBEKILE STEPHEN nato il 31/10/1993 avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIUDICE DI PACE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; RITENUTO IN FATI-0 E Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Viterbo ha condannato Stephen Ogbekile alla pena di C 7.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato a Viterbo il 17/3/2021. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo apparenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D Lgs. n. 274 del 2000. Inoltre, ci si duole della eccessività • della sanzione, che non è stata contenuta nel minimo edittale.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23834/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato a Viterbo il 17/3/2021. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo apparenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D Lgs. n. 274 del 2000. Inoltre, ci si duole della eccessività • della sanzione, che non è stata contenuta nel minimo edittale.

Parole chiave

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diritto a un difensore domanda d'asilo di cittadino etiope censure procedurali indigenza processuale non provata procedura contenziosa civile grave deficienza del procedimento all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
La seconda doglianza non ha pregio: l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito si è espresso nella valorizzazione delle modalità di esecuzione della condotta illecita e dell'intensità del dolo - a termini dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGBEKILE STEPHEN nato il 31/10/1993 avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIUDICE DI PACE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Viterbo ha condannato Stephen Ogbekile alla pena di C 7.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato a Viterbo il 17/3/2021. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo apparenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla esclusione della causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 D Lgs. n. 274 del 2000. Inoltre, ci si duole della eccessività • della sanzione, che non è stata contenuta nel minimo edittale.

Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. La prima doglianza si presenta generica e non svolge alcuna specifica critica alle ragioni della decisione, indicate nel non esiguo danno cagionato alla collettività, nel non lieve grado di colpevolezza e nella durata della illegale permanenza nel territorio dello Stato dopo avere ricevuto notifica dell'ordine di espulsione. Le circostanze opposte nel ricorso sono invece congetturali - timore dell'imputato a rientrare nel paese di origine, pur non avendone esplicato i motivi alle autorità procedenti - e non possono scalfire il motivato diniego del riconosci- mento della particolare tenuità del fatto.

La seconda doglianza non ha pregio: l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito si è espresso nella valorizzazione delle modalità di esecuzione della condotta illecita e dell'intensità del dolo - a termini dell'art. 133 cod. pen. - che ha condotto all'indicata dosimetria della pena, e ciò giustifica una base di calcolo superiore alla soglia minima, temperata dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass