Ordinanza — n. 23833/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAZOINI IUNS nato a ROMA il 02/02/1985 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Iuns Ghazoini alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, commesso in Roma il 24/5/2020. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del Ghazoini per il delitto in contestazione. Il ricorso è inammissibile in quanto affidato a motivi generici. Nel caso di specie, vi è totale carenza di qualsivoglia censura chiaramente identificabile e che deve investire tutti i capi ed i punti della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23833/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, commesso in Roma il 24/5/2020. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del Ghazoini per il delitto in contestazione. Il ricorso è inammissibile in quanto affidato a motivi generici. Nel caso di specie, vi è totale carenza di qualsivoglia censura chiaramente identificabile e che deve investire tutti i capi ed i punti della sentenza impugnata.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHAZOINI IUNS nato a ROMA il 02/02/1985 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Iuns Ghazoini alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 159 del 2011, commesso in Roma il 24/5/2020. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del Ghazoini per il delitto in contestazione. Il ricorso è inammissibile in quanto affidato a motivi generici. Nel caso di specie, vi è totale carenza di qualsivoglia censura chiaramente identificabile e che deve investire tutti i capi ed i punti della sentenza impugnata.
è stato infatti affermato che «In tema di impugnazione il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare con chiarezza e precisione gli elementi alla base delle censure, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato» (Sez. 4, n. 24054 de11°/4/2004, Distante, Rv. 228586).
Il ricorso si è limitato a cenni generici sull'obbligo di motivazione delle sentenze e sulla regola di giudizio che ancora la condanna all'assenza di ogni ragionevole dubbio, senza indicare dove e in qual modo l'impugnata sentenza si sia allontanata da tali regole processuali. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr