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Ordinanza — n. 23832/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23832/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23832/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AIDI YOUNESS nato il 06/05/1979 avverso la sentenza del 11/07/2022 del GIUDICE DI PACE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova ha condannato Youness El Aidi alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998, commesso in Arzergrande il 19/9/2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motiva- zione per travisamento dei fatti con riferimento alla direttiva europea 2008/115 e all'obbligo del giudice di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria. Inoltre, si è censurata la eccessività della sanzione in violazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23832/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998, commesso in Arzergrande il 19/9/2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motiva- zione per travisamento dei fatti con riferimento alla direttiva europea 2008/115 e all'obbligo del giudice di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria. Inoltre, si è censurata la eccessività della sanzione in violazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.

Parole chiave

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allontanamento soggiorno illegale indennità di soggiorno all'estero infrazioni alla legge sugli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
La seconda doglianza non ha pregio, poiché l'apprezzamento discrezionale vincolato del giudice di merito si è espresso nell'indicazione della gravità del fatto - a termini dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AIDI YOUNESS nato il 06/05/1979 avverso la sentenza del 11/07/2022 del GIUDICE DI PACE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova ha condannato Youness El Aidi alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998, commesso in Arzergrande il 19/9/2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motiva- zione per travisamento dei fatti con riferimento alla direttiva europea 2008/115 e all'obbligo del giudice di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria. Inoltre, si è censurata la eccessività della sanzione in violazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen.

Il ricorso è affidato a motivi generici ovvero manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. La prima doglianza si presenta generica e non svolge alcuna specifica critica alla decisione impugnata, riguardando tematiche che esulano dall'accertamento di responsabilità al quale sembra riferirsi il richiamo al travisamento del fatto. La seconda doglianza non ha pregio, poiché l'apprezzamento discrezionale vincolato del giudice di merito si è espresso nell'indicazione della gravità del fatto - a termini dell'art. 133 cod. pen. - che ha condotto all'indicata dosimetria della pena.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del