Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23830/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23830/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23830/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VELLI GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI DI GERACE il 04/06/1965 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Locri con la quale - a seguito di giudizio abbreviato - Giuseppe De Velli era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, con il riconoscimento della contestata recidiva. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del contestato reato, non essendo emersa la specifica volontà del sottoposto di violare la misura di prevenzione; con un secondo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23830/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, con il riconoscimento della contestata recidiva. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del contestato reato, non essendo emersa la specifica volontà del sottoposto di violare la misura di prevenzione; con un secondo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione reati violenti reato speciale delitto perseguimento penale in via sostitutiva reati seriali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VELLI GIUSEPPE nato a SAN GIOVANNI DI GERACE il 04/06/1965 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Locri con la quale - a seguito di giudizio abbreviato - Giuseppe De Velli era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 1 e 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, con il riconoscimento della contestata recidiva. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del contestato reato, non essendo emersa la specifica volontà del sottoposto di violare la misura di prevenzione; con un secondo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile, avendo riproposto doglianze già affrontate e decise con congrua e corretta motivazione dalla Corte territoriale, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente. L'elemento psicologico del reato è stato diffusamente trattato al paragrafo 3.a (pag 5-6) dell'impugnata sentenza con argomentazioni corrette e condivise, in particolare con riferimento alla sufficienza del dolo generico. Quanto al secondo motivo, si osserva che il tema della recidiva non era stato oggetto di devoluzione con i motivi di appello, come emerge dalla elencazione dei medesimi contenuta alla pag. 3 dell'impugnata sentenza, sicché non può essere proposto per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 29707 dell'8/3/2017, Galdi, Rv. 270316).

Il tema delle circostanze attenuanti generiche è stato diffusamente affrontato nel paragrafo 4.a (pag. 7-8), con dovizia di argomentazioni che danno piena ragione del diniego operato concordemente da entrambi i giudici di merito. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della