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Ordinanza — n. 23829/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against non-prosecution order dismissed for inadmissibility due to merits-only arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23829/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was converted from an appeal against a non-prosecution order into a cassation request containing only merits-based arguments. The appellant's defense argued for acquittal based on insufficient evidence, but the court ruled that such arguments fall outside the scope of admissible cassation grounds under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the request was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen. Appeals against non-prosecution orders converted to cassation requests are inadmissible if they contain only arguments regarding the merits of responsibility rather than procedural grounds.

Parole chiave

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non-prosecution order cassation appeal inadmissibility merits arguments Code of Criminal Procedure messa in libertà provvisoria minaccia alla sicurezza pubblica domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina - in applica- zione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi all'impugnazione della sentenza di proscioglimento di Gennaro Massimo Rosario D'Isanto ai sensi dell'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
- ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi all'impugnazione della sentenza di proscioglimento di Gennaro Massimo Rosario D'Isanto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dalla contravvenzione di cui agli artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 131 bis cod. pen
- ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi all'impugnazione della sentenza di proscioglimento di Gennaro Massimo Rosario D'Isanto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ISANTO GENNARO MASSIMO nato a PALERMO il 15/07/1970 avverso la sentenza del 22/10/2021 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Messina - in applica- zione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. - ha trasmesso a questa Corte di cassazione gli atti relativi all'impugnazione della sentenza di proscioglimento di Gennaro Massimo Rosario D'Isanto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. dalla contravvenzione di cui agli artt. 17 e 38 R.D. n. 773 del 1931, accertata in Caprileone il 4/3/2018. Avverso tale sentenza aveva proposto appello il difensore dell'imputato chiedendo, con unico motivo, l'assoluzione del D'Isanto per non avere commesso i fatti o con altra formula ritenuta di giustizia.

Rileva la Corte che - in ossequio al principio del favor impugnationts - l'appello proposto avverso sentenze inappellabili, tra le quali rientra quella che applica la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. in luogo della pena dell'ammenda, anche in alternativa alla pena detentiva, è stato correttamente convertito in ricorso per cassazione, unica impugnazione ammessa in tali casi. Tuttavia, questa Corte - ritenuto il giudizio - deve dichiarare l'inammis- sibilità dell'impugnazione così riqualificata, per non contenere motivi inquadrabili in quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma meri motivi attinenti al merito dell'affermazione di responsabilità, che viene contestata in base alla concludenza del compendio probatorio, ritenuto insufficiente.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d