Italian Supreme Court dismisses appeal against home detention revocation due to generic and non-explanatory complaint grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The convicted defendant challenged the lower court's revocation of home detention, citing a conflicting therapeutic community report that highlighted aggressive behavior. The court rejected the appeal because the complaint was generic, failed to explain the legal relevance of the new evidence, and did not critically analyze the original decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a surveillance order is inadmissible if based on generic grievances that fail to explain the legal relevance of omitted documents or to critically analyze the reasoning of the impugned order.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUROLO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 18/11/1979 avverso l'ordinanza del 27/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha revocato la misura degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. applicata a Massimiliano Murolo, disponendo la prosecuzione dell'esecuzione della pena in regime ordinario. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alla pretermissione della documentazione esibita dalla difesa con note di udienza: in particolare si richiama la relazione della Comunità terapeutica "il Delfino" del 13/5/2022, che conteneva indicazioni opposte rispetto alla relazione della Comunità di recupero in data 28/5/2022, sulla cui base era stato disposto il rientro del Murolo in detenzione inframuraria.
Il ricorso è inammissibile, risultando basato so motivi non consentiti dalla legge, perché imperniati su doglianze generiche e non esplicative della rilevanza dell'indicata relazione, di cui si richiama soltanto il contenuto antitetico a quello della relazione della comunità in cui era stato inserito il Murolo, e che riferiva delle condotte aggressive e violente in danno degli operatori e della struttura, ritenute così pregnanti da non consentire la prosecuzione della misura alternativa. Rispetto a questi profili decisivi, il ricorso nulla ha obiettato, così prospettando argomentazioni non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni espresse nell'impugnata ordinanza.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Massimiliano Murolo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr