Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding cumulative criminal acts due to insufficient evidence of a single criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on evaluative grounds already rejected by the lower court. The appellant argued that he only needed to cite sentences without proving a unified criminal intent, while the lower court found the geographic separation and distinct motives between the crimes in Pomigliano D'Arco and Bergamo negated a single criminal plan. The court ruled that the burden is to illustrate the origin of the criminal design, which the appellant failed to do beyond citing temporal proximity and similar violation types.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The burden is to illustrate the origin and development of the unitary criminal design, not merely to cite sentences, and geographic or motivational heterogeneity may exclude cumulative legal treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO PASQUALE nato a ACERRA il 06/07/1996 avverso l'ordinanza del 13/09/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
RITENUTO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione avanzata nell'interesse di Pasquale D'Onofrio, ritenendo mancanti gli elementi richiesti dall'art. 81 cod. pen., ed in particolare rilevando che l'istante non aveva addotto sufficienti elementi a sostegno dell'invocato vincolo tra i vari delitti di rapina, come era suo onere illustrare, sicché non erano apprezzabili profili di sintesi atti all'individuazione dell'unico ed originario disegno criminoso.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge ed illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'art. 81, comma 2, cod. pen., di cui si ritengono esistenti tutti gli indici, trattandosi di reati della medesima specie, commessi in un breve lasso di tempo e riconducibili al medesimo disegno criminoso. In particolare si contesta l'onere di allegazione, osservando che l'interessato deve soltanto indicare le sentenze riguardanti i reati che si chiede di unificare, ma non deve anche rappresentare elementi significativi della sussistenza del medesimo disegno criminoso.
Il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi di mero carattere rivalutativo, riproduttivi di censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito, con le cui argomentazioni in realtà non si confronta. Le ragioni di esclusione dell'invocato cumulo giuridico sono state essenzialmente individuate nel fattore geografico e nelle modalità esecutive, trattandosi da un lato di cinque rapine perpetrate a Pomigliano D'Arco, per le quali la continuazione era stata riconosciuta in cognizione, a fronte di una isolata rapina commessa a Bergamo in concorso con tale Mirsad Asani, dove l'istante si era recato per fare visita alla madre, chiaramente estranea alla serie campana, ma ispirata da determinazione estemporanea, come ha evidenziato il giudice dell'esecuzione.
Quanto al contestato onere di allegazione degli elementi che valgono a tracciare l'unitarietà genetico-Ideativa tra i due reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451), osserva questa Corte che ciò non configura un vero e proprio onere di tipo probatorio, bensì postula l'illustrazione di elementi di individuazione dell'origine e dello sviluppo dell'unitario disegno criminoso che ha guidato l'agente, onere tanto più pregnante quanto più l'eterogeneità dei fatti - a prescindere dal nomen iuris - rende necessaria la decifrazione e l'individua- zione di un criterio ispiratore unico.
Nella specie, il giudice dell'esecuzione non ha tratto elementi negativi dall'insufficiente onere di allegazione, ma ha soltanto rilevato che gli unici punti indicati dal D'Onofrio a supporto dell'identità programmatica tra i vari delitti erano l'omogeneità delle violazioni e il contenuto intervallo temporale. Orbene, a neutralizzare tali profili si sono contrapposte le ragioni sopra indicate, che non contengono alcuna illogicità motivazionale, ma rientrano perfettamente nella nozione comunemente accolta nell'esegesi di legittimità per l'individuazione o l'esclusione del medesimo disegno criminoso.
Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale D'Onofrio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle