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Ordinanza — n. 23820/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation and failure to conduct necessary investigation on alternative measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and failing to address the Tribunal's reasoning. The Tribunal rejected alternative measures due to the sentence length limits and the applicant's lack of a concrete work plan. The Court held that no further investigation was needed given these established facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not specifically challenge the reasoning of the lower court, particularly when the denial of alternative measures is based on statutory limits or the absence of a concrete reintegration plan.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint alternative measures probation service lack of motivation socio-familial investigation recidivism risk valutazione del reinserimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADFI YASSINE nato il 23/05/1981 avverso l'ordinanza del 30/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare ex art. 47 ter Ord. Pen. presentate da Yassine Hefdi. Il Tribunale ha rilevato che quest'ultima misura non è ammissibile attesi i limiti di pena espianda da parte del condannato; mentre ha ritenuto che alla concessione della più ampia misura ostasse la mancata indicazione di attività lavorativa o comunque di altra favorevole prospettiva risocializzante, così da non consentire di valutare l'idoneità dell'invocato affidamento al fine di rieducazione del condannato.

Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per aver il Tribunale formulato il giudizio negativo senza procedere ad alcuna istruttoria, non avendo provveduto all'acquisizione e valutazione delle indagini socio-familiari dell'UEPE e dell'informativa di polizia. L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, risultando generica per non avere considerato le direttrici del ragionamento motivazionale del Tribunale di sorveglianza. La declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare è da ricollegarsi al supera- mento dei limiti di pena previsti per l'accesso a tale misura alternativa, e non richiedeva ulteriori approfondimenti.

Il diniego dell'affidamento in prova è stato invece determinato dalla constatazione dell'assenza di indicazioni da parte dell'interessato in ordine a progetti lavorativi o comunque di natura risocializzante, come attività di volontariato et similia. Era onere del condannato smentire gli elementi sfavorevoli, che l'impugnata ordinanza ha indicato nel rischio di recidiva e nella prognosi negativa in ordine al buon esito della invocata misura, allegando elementi come un progetto lavorativo o di recupero tali da dare un senso all'istanza di misura alternativa.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il FS—dicembre 20223 k-v52.1-42# 2°23