Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23819/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23819/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23819/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ANNALISA nato a MILANO il 13/06/1955 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; o Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha dichiarato la permanenza delle condizioni di validità della garanzia ipotecaria iscritta con atto pubblico e l'inopponibilità al diritto di credito assistito da garanzia reale della Penelope SPV s.r.l. (già Intesa San Paolo s.p.a.) nei confronti di Annalisa Costa, del sequestro preventivo e della succes- siva confisca disposti nei citati procedimenti penali sui beni immobili ivi indicati, di proprietà della medesima Costa. Avverso tale ordinanza Annalisa Costa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, poiché nel procedimento esecutivo non era stata effettuata l'estensione del contraddittorio all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 110 e seguenti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23819/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, se il giudizio sull'incidente si sia svolto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, la relativa decisione è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio (Sez. 1, n. 3606 del 29/10/1990, Pecorella, Rv. 185772; Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, Unicredit S.p.a., Rv. 273667; Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, Ubi Banca S.p.a., Rv. 275446; Sez. 5, n. 34521 del 12/07/2021, ANBSC, Rv. 282654). Ciò premesso, si osserva che il ricorso della Costa è inammissibile, poiché costei non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, e peraltro - avendo assistito al compimento dell'atto - avrebbe dovuto eccepire la nullità al suo immediato manifestarsi, ai sensi dell'art. 182, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
sequestro di beni immobili garanzia di locazione non pagata garanzia della proprietà impignorabilità azione di rivocazione del sequestro realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 666 cod. proc. pen
Va preliminarmente rilevato che la ricorrente denuncia una nullità, consistente nell'avere mancato il giudice dell'esecuzione di notificare allo Stato, in qualità di terzo interessato, l'avviso di procedimento ex art. 666 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ANNALISA nato a MILANO il 13/06/1955 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; o

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha dichiarato la permanenza delle condizioni di validità della garanzia ipotecaria iscritta con atto pubblico e l'inopponibilità al diritto di credito assistito da garanzia reale della Penelope SPV s.r.l. (già Intesa San Paolo s.p.a.) nei confronti di Annalisa Costa, del sequestro preventivo e della succes- siva confisca disposti nei citati procedimenti penali sui beni immobili ivi indicati, di proprietà della medesima Costa. Avverso tale ordinanza Annalisa Costa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, poiché nel procedimento esecutivo non era stata effettuata l'estensione del contraddittorio all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 110 e seguenti.

Va preliminarmente rilevato che la ricorrente denuncia una nullità, consistente nell'avere mancato il giudice dell'esecuzione di notificare allo Stato, in qualità di terzo interessato, l'avviso di procedimento ex art. 666 cod. proc. pen. Dunque, il contraddittorio non sarebbe stato regolarmente costituito, in mancanza di detto avviso. Invero, questa Corte ha già affermato che lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato di cui sia stata ordinata la confisca, riveste la qualità di interessato nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto dal terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa.

Ne consegue che, se il giudizio sull'incidente si sia svolto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, la relativa decisione è affetta da nullità, rilevabile d'ufficio (Sez. 1, n. 3606 del 29/10/1990, Pecorella, Rv. 185772; Sez. 1, n. 37050 del 23/03/2018, Unicredit S.p.a., Rv. 273667; Sez. 3, n. 17543 del 22/02/2019, Ubi Banca S.p.a., Rv. 275446; Sez. 5, n. 34521 del 12/07/2021, ANBSC, Rv. 282654). Ciò premesso, si osserva che il ricorso della Costa è inammissibile, poiché costei non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, e peraltro - avendo assistito al compimento dell'atto - avrebbe dovuto eccepire la nullità al suo immediato manifestarsi, ai sensi dell'art. 182, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Annalisa Costa va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere este