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Ordinanza — n. 23818/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23818/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23818/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ANTONINO nato a PALERMO il 26/02/1970 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha respinto l'istanza di rideterminazione della pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed C 26.000 inflitta ad Antonino Ferrante con la sentenza della medesima Corte di appello del 4/7/2019 per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 6, DPR n. 309 del 1990. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena, in violazione dei principi esposti nella sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23818/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 6, DPR n. 309 del 1990. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena, in violazione dei principi esposti nella sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

Parole chiave

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pena minima adeguamento della pena riduzione della pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti revisione della sentenza penale sanzione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ANTONINO nato a PALERMO il 26/02/1970 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha respinto l'istanza di rideterminazione della pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed C 26.000 inflitta ad Antonino Ferrante con la sentenza della medesima Corte di appello del 4/7/2019 per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 6, DPR n. 309 del 1990. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena, in violazione dei principi esposti nella sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

Va preliminarmente rilevato che l'istanza è riferita all'invocazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 che ha fissato in sei anni di reclusione la pena minima edittale per il reato ex art. 73 Dpr n. 309/1990. Ciò premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile, in quanto la pena inflitta all'istante è stata fissata nella vigenza della cornice edittale precedente alla Legge n. 49 del 2006, che prevedeva la pena minima in anni sei di reclusione, come emerge dalle sentenze di merito, trattandosi di reati commessi il 18 ottobre 2011.

Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Ferrante va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del