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Ordinanza — n. 23815/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23815/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23815/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACENO GIUSEPPE CARMELO nato a REGGIO CALABRIA il 29/07/1951 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; e CONSDIEFtATO IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Giuseppe Carmelo Saraceno avverso il provvedi- mento del Magistrato di Sorveglianza in sede che aveva rigettato l'istanza del detenuto di ottenere un permesso premio ai sensi dell'art. 30 ter O.P. Il rigetto del reclamo è stato motivato dal rilievo che la riflessione critica del condannato in ordine al suo passato criminale non è risultata soddisfacente, in quanto Saraceno svalorizza le proprie responsabilità penali ritenendosi vittima di errore giudiziario indotto dalle calunniose propalazioni dei collaboratori di giustizia, come ha illustrato la relazione di sintesi aggiornata all'8/3/2022. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo - ai sensi dell'art. 606, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23815/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai presupposti per accedere al permesso premio ex art. 30 ter 0.P., con particolare riguardo all'accertamento in ordine alla sussistenza di collegamenti o alla possibilità di ripristino degli stessi con la criminalità organizzata. Si lamenta altresì il mancato approfondimento della concreta situazione del Saraceno nella prospettiva della finalità rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27, comma 3, Cost. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta di carattere fattuale e rivalutativo, riproponendo profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nell'impugnato provvedimento.

Parole chiave

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riesame della curatela fattori psicosociali istituto di correzione per minori integrazione sociale del minorenne prova del rischio persecuzione procedura di protezione degli adulti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACENO GIUSEPPE CARMELO nato a REGGIO CALABRIA il 29/07/1951 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

RITENUTO IN FATTO

e CONSDIEFtATO IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Giuseppe Carmelo Saraceno avverso il provvedi- mento del Magistrato di Sorveglianza in sede che aveva rigettato l'istanza del detenuto di ottenere un permesso premio ai sensi dell'art. 30 ter O.P. Il rigetto del reclamo è stato motivato dal rilievo che la riflessione critica del condannato in ordine al suo passato criminale non è risultata soddisfacente, in quanto Saraceno svalorizza le proprie responsabilità penali ritenendosi vittima di errore giudiziario indotto dalle calunniose propalazioni dei collaboratori di giustizia, come ha illustrato la relazione di sintesi aggiornata all'8/3/2022. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo - ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai presupposti per accedere al permesso premio ex art. 30 ter 0.P., con particolare riguardo all'accertamento in ordine alla sussistenza di collegamenti o alla possibilità di ripristino degli stessi con la criminalità organizzata. Si lamenta altresì il mancato approfondimento della concreta situazione del Saraceno nella prospettiva della finalità rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27, comma 3, Cost. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta di carattere fattuale e rivalutativo, riproponendo profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nell'impugnato provvedimento.

In termini generali, si ribadisce che l'istituto del permesso premio si caratterizza per la portata più ampia rispetto al permesso di "necessità" e tende a una più duttile esecuzione della pena detentiva, attraverso la valorizzazione del suo significato premiale e del particolare tipo di esperienza che lo contrad- distingue, che risulta parte integrante del programma di trattamento (così espressamente prevede l'art. 30-ter, comma 3, 0.P.), affiancandosi a detta funzione premiale quella di valenza schiettamente special-preventiva (Corte cost.95/227 e 95/504), funzioni che tendono sinergicamente alla finalità rieducativa, cui l'istituto non risulta estraneo.

Infatti, ai fini della concessione del permesso premio, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608).

Con specifico riguardo al requisito dell'assenza di pericolosità sociale, tale verifica richiede maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173). Nel caso di specie, l'impugnata ordinanza ha imperniato la valutazione di persistente pericolosità sociale essenzialmente sul rilievo che il Saraceno - soggetto dal pesante passato criminale, essendo stato condannato all'ergastolo per associazione di stampo mafioso e vari omicidi, commessi in qualità di espo- nente della cosca Fontana-Saraceno-Rodà di Reggio Calabria - non ha inteso prendere le distanze da tale passato, come attesta l'ultima relazione di sintesi del marzo 2022 laddove segnala la persistente assenza del costrutto rielabora- tivo e il rifiuto di approfondire i profili attinenti al coinvolgimento dei familiari ín vicende giudiziarie.

Ciò mina in radice il presupposto cardine per l'accesso ai benefici penitenziari, anche a prescindere dalla mancata collaborazione con la giustizia che - a determinate e stringenti condizioni, come indicate nella sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, e nella specie affatto ricorrenti - non è più un elemento ostativo all'ottenimento del permesso-premio. Tale interpretazione della ritenuta persistenza della pericolosità sociale non è contraria alla vigente normativa ed alla sua esegesi di legittimità, di cui invece l'impugnata ordinanza correttamente segue i dettami laddove - richia- mandosi al contenuto di detta relazione aggiornata - ha reputato che le gravi carenze manifestate dal detenuto sotto il profilo della revisione critica del reato, ancora persistenti dopo lunghi anni di detenzione, precludano l'accesso al richiesto beneficio.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Carmelo Saraceno deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 mar