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Ordinanza — n. 23814/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appointed defense counsel for the revocation hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the appointment of a defense counsel specifically for the revocation hearing. Although a trust defense attorney was present during the initial probation grant, the Court ruled this appointment does not extend to the subsequent revocation proceedings. Consequently, the procedural defect regarding the lack of representation at the revocation hearing rendered the appeal invalid.

Regesto Legislator

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Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.; The appointment of a defense counsel for the initial probation grant does not confer standing or effect in the separate proceedings for the revocation of that measure.

Parole chiave

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probation revocation defense counsel appointment procedural inadmissibility trust defense attorney separate proceedings nullity appeal Cassation appeal revisione processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, Marku
Sez. 1, n. 24938 del 28/01/2014, Mihalaki
Sez. 1, n. 24938 del 28/01/2014, Mihalaki, Rv.
Sez. 1, n. 12900 del 06/03/2009, De Santis
262131; Sez. 1, n. 12900 del 06/03/2009, De Santis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO PAOLO ALESSANDRO nato a SANREMO il 16/10/1978 avverso l'ordinanza del 19/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; e RITENUTO IN PATII) E COSIDERATO IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a Paolo Alessandro Sabatino, per reiterate trasgressioni alle prescrizioni. Avverso tale ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento alla omessa notifica ai difensori di fiducia sia del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di sospensione della misura alternativa, sia della ratifica operata dal Tribunale di sorveglianza, e dunque lamentando nullità dell'ordinanza di revoca ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile risultando basato su motivi manifestamente infondati, perché non è stata dedotta l'esistenza di una nomina difensiva fiduciaria per il procedimento di revoca della misura alternativa, che ha propria autonomia. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all'atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedi- mento per la revoca della misura stessa (Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, Marku, Rv. 276867;

Sez. 1, n. 24938 del 28/01/2014, Mihalaki, Rv. 262131; Sez. 1, n. 12900 del 06/03/2009, De Santis, Rv. 243561). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Paolo Alessandro Sabatino deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pre