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Ordinanza — n. 23810/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23810/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO ROSARIO nato a CATANIA il 12/02/1963 DRAGO GIOVANNI nato a CATANIA il 14/03/1992 GIUFFRIDA LORENZO nato a CATANIA il 17/08/1970 PANE' MAURO nato a CATANIA il 26/01/1975 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 62 bis cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 133 c.p; Ordinanza — n. 23810/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO ROSARIO nato a CATANIA il 12/02/1963 DRAGO GIOVANNI nato a CATANIA il 14/03/1992 GIUFFRIDA LORENZO nato a CATANIA il 17/08/1970 PANE' MAURO nato a CATANIA il 26/01/1975 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Parole chiave

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riesame dell'entità pena motivi di cassazione adeguamento della pena revisione della sentenza penale gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che tutti i ricorsi sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso specificate; rilevato, quanto al ricorso di DRAGO GIOVANNI, che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
artt. 62 bis cod. pen
27950401) e che le censure formulate dal predetto attengono, all' evidenza, a profili non deducibili in questa sede, riguardando tutte la complessiva congruità della pena; ritenuto, poi, che il primo motivo di ricorso, con cui GIUFFRIDA LORENZO censura la violazione degli artt. 62 bis cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.
art. 133 c.p
pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO ROSARIO nato a CATANIA il 12/02/1963 DRAGO GIOVANNI nato a CATANIA il 14/03/1992 GIUFFRIDA LORENZO nato a CATANIA il 17/08/1970 PANE' MAURO nato a CATANIA il 26/01/1975 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 16/02/2022, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania in data 09/07/2021, sull' accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico di DRAGO GIOVANNI in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di concorso in tentata rapina aggravata di cui al capo a) e rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico dei coimputati GIUFFRIDA LORENZO, PANE' MAURO e DRAGO ROSARIO ritenuti responsabili per il medesimo reato di cui al capo a);

Considerato che tutti i ricorsi sono da ritenere inammissibili per le ragioni appresso specificate; rilevato, quanto al ricorso di DRAGO GIOVANNI, che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 - dep. 03/07/2020, COPPOLA FRANCESCO PIO, Rv. 27950401) e che le censure formulate dal predetto attengono, all' evidenza, a profili non deducibili in questa sede, riguardando tutte la complessiva congruità della pena; ritenuto, poi, che il primo motivo di ricorso, con cui GIUFFRIDA LORENZO censura la violazione degli artt. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello valutato la gravità dei fatti contestati all' imputato e la personalità dello stesso gravato da numerosi precedenti.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda, ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004, Alba ed altri, Rv. 230691); considerato, altresì, che il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la Corte territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell' imputato e, per altro verso, in considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato che le censure di PANE' MAURO riguardanti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate avendo la Corte di appello, anche con riferimento a tale imputato, valutato la gravità dei fatti contestati all' imputato e la personalità dello stesso gravato da numerosi precedenti, sicchè la sentenza sul punto appare immune da censure sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati; osservato, infine, che la sentenza si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto (vedi ff. 5/6) nella parte in cui ha riconosciuto a carico di DRAGO ROSARIO la contestata recidiva e negato la concessione delle attenuanti generiche, argomentazioni per nulla inficiate dalle generiche censure di parte ricorrente; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07