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Ordinanza — n. 23808/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23808/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23808/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASISA MAURIZIO nato a PALERMO il 03/12/1960 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Palermo con sentenza emessa in data 04/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 16/12/2019 nei confronti di CASISA MAURIZIO con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all' art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, è privo di fondamento alcuno in quanto meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pagg. 4-5 della sentenza impugnata; ritenuto che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente, trovato in possesso di beni di provenienza illecita di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione, peraltro in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); osservato, altresì, che i giudici di appello hanno correttamente disatteso anche il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della carenza assoluta di positivi elementi apprezzabili in capo al ricorrente, in ossequio peraltro a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 23808/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), apparendo, quindi, manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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eccezione di illegalità causa illecita ricettazione inutilizzabilità delle prove illecite divieto di accettare regali favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Palermo con sentenza emessa in data 04/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 16/12/2019 nei confronti di CASISA MAURIZIO con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all' art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASISA MAURIZIO nato a PALERMO il 03/12/1960 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo con sentenza emessa in data 04/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 16/12/2019 nei confronti di CASISA MAURIZIO con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all' art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, è privo di fondamento alcuno in quanto meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pagg. 4-5 della sentenza impugnata; ritenuto che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente, trovato in possesso di beni di provenienza illecita di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione, peraltro in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); osservato, altresì, che i giudici di appello hanno correttamente disatteso anche il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della carenza assoluta di positivi elementi apprezzabili in capo al ricorrente, in ossequio peraltro a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), apparendo, quindi, manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consigliere Estensore