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Ordinanza — n. 23806/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to late argumentation and lack of relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23806/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Anna Maione's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The court rejected three grounds: the first was irrelevant to the final decision, the second was raised for the first time before the Supreme Court rather than at the appellate level, and the third lacked logical inconsistency with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and Maione was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments raised for the first time before the Supreme Court without prior examination by the appellate court are inadmissible; appeals must be based on grounds that were properly developed at the lower instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal late argumentation lack of relevance procedural costs criminal appeal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONE ANNA nato a NAPOLI il 10/03/1992 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 26/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 05/11/2019 nei confronti di MAIONE ANNA, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente per il reato contestatole, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, nella quale i giudici del gravame hanno dato correttamente conto del granitico compendio probatorio a suo carico (si veda, in particolare, pagg. 4-7 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e con riguardo alla dosimetria della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto ai giudici di merito con l'atto di appello; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è ammesso dalla legge in sede di legittimità poiché non si confronta con la motivazione della Corte di appello, priva di illogicità e coerente con gli elementi processuali acquisiti, la quale, a pag. 10 della motivazione, ha evidenziato le ragioni per cui è stata respinta la doglianza difensiva, ostandovi "l'abitualità della condotta della prevenuta ed il profitto del reato" in tal modo correttamente escludendo la particolare tenuità richiesta dalla norma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammpnde. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il colglier Estenso