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Ordinanza — n. 23805/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and insufficient motivation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23805/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the appellate court's decision regarding the classification of the offense and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as merely repetitive of issues already examined and dismissed by the lower courts without valid rebuttal.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: Appeals must present new arguments distinct from those already examined; if defenses merely reproduce previous criticisms without refuting the court's reasoning, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments general mitigating circumstances lack of motivation criminal procedure sanzioni pecuniarie pena accessoria sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui al comma secondo dell'art. 648 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 648 cod. pen
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO SAVERIO nato a COSENZA il 22/03/1969 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 22/04/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 07/10/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di CAPUTO SAVERIO in relazione al capo B) dell'imputazione per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen. e la carenza della motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che le doglianze difensive non si confrontano con le pertinenti argomentazioni dei giudici del gravame che, a pag. 3 della sentenza impugnata, hanno dato conto delle ragioni per cui hanno condiviso pienamente la decisione del primo giudice, a cui si sono riportati per validare la condotta del ricorrente ai sensi dell'art. 648, comma primo, cod. pen., non ricorrendo alcun elemento utile ai fini dell'invocata derubricazione (tenuto conto del valore "non modico" del bene, un "escavatore"), con conseguente valutazione di infondatezza delle generiche pretese del ricorrente; osservato, altresì, che i giudici di appello hanno correttamente disatteso anche il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della carenza assoluta di positivi elementi apprezzabili in capo ad un soggetto già gravato da precedenti penali irrevocabili, nonché della capacità a delinquere dello stesso e della gravità dei fatti, in ossequio peraltro a consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 1 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co